Cassazione civile, sez. lav., sentenza 10 luglio 2023 n. 19510

La vicenda tra origine dal dichiarato fallimento del datore di lavoro che, incaricato dal lavoratore di destinare quote del TFR al Fondo di Previdenza Complementare ai sensi del d.lgs. n. 252/2005, omette di versarle.

La pronuncia in oggetto, che si insinua in un accesso dibatto giurisprudenziale, si esprime sulla natura e sulla titolarità del credito, stabilendo che laddove dall’istruttoria non risulti la cessione del credito in favore del Fondo, dall’indebito trattenimento delle somme maturate e accantonate dal datore di lavoro (poi dichiarato fallito) a titolo di TFR, discende la natura retributiva delle
stesse, nonché lo scioglimento del contratto di mandato, quale è la delegazione di pagamento.

Di conseguenza, deve essere riconosciuta al lavoratore la legittimazione all’insinuazione al passivo per il recupero delle somme accantonate dal datore di lavoro, dichiarato fallito, che abbia omesso di versare al Fondo e la conseguente possibilità di ricorrere al Fondo per il pagamento delle somme.