Cassazione civile, sez. lav., sentenza 14 luglio 2023 n. 20259
La vicenda processuale trae origine dal licenziamento intimato dal datore di lavoro al lavoratore part-time che si rifiutava di partecipare ai corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro tenuti in orario straordinario.
La Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi sul punto, ha osservato che la disposizione di cui all’art. 37 comma 12 d.lgs. n. 81/08, nella parte in cui prevede che la formazione debba avvenire durante l’orario di lavoro, debba essere interpretata in senso ampio e considerando il valore primario del diritto/dovere alla sicurezza sul lavoro. Pertanto, deve riconoscersi la possibilità che essa avvenga oltre l’orario lavorativo normale.
Di conseguenza, i Giudici hanno ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore part-time che, senza comprovate esigenze, si rifiutava di partecipare ai corsi di formazione tenuti fuori l’orario normale di lavoro.
