La clausola compromissoria negli atti costitutivi delle società di persone.

Capita frequentemente che negli atti costitutivi di una società di persone, in cui come noto prevale l’elemento personale (intuitu personae) rispetto al capitale e dove la gestione è solitamente affidata agli stessi Soci, questi decidano di inserire una clausola compromissoria, ossia una disposizione con cui stabiliscono che alcune o tutte le eventuali controversie future che dovessero insorgere tra i Soci stessi ovvero tra i Soci e la società – e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale – siano devolute alla decisione di arbitri anziché al giudice ordinario.

Tale previsione consente di velocizzare la risoluzione delle liti, affidandosi a professionisti esperti (arbitri) e garantisce maggiore riservatezza rispetto alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria (cioè al Tribunale).

Evidenziamo però che è importante verificare bene il contenuto di tali clausole, specie per società costituite in un passato non troppo remoto (prima del 2004) perché la loro formulazione potrebbe renderle nulle: con il risultato che la controversia insorgenda dovrebbe essere devoluta non più ad arbitri, ma alla giurisdizione ordinaria.

Infatti con il D.Lgs. n. 5 del 2003, e segnatamente con l’art. 34, il legislatore ha imposto che tali clausole inserite negli atti costitutivi delle società (ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325-bis c.c.) debbano prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società.

Pertanto, affinché tale clausola non sia affetta da nullità, bisogna fare attenzione alla sua formulazione, ed in particolare al fatto che la nomina di alcun arbitro sia appannaggio della società stessa.

Sebbene tale decreto sia entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2004, il “nuovo” arbitrato societario introdotto dal summenzionato decreto legislativo è da ritenersi – nei limiti di quanto previsto dall’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003 – un modello esclusivo, al quale devono conformarsi tanto le società costituite dopo l’entrata in vigore del decreto che quelle costituite in precedenza.

Dunque non ha alcuna importanza il fatto che quella clausola, al momento della sua formulazione, fosse perfettamente regolare!

Tale interpretazione, fin da subito dopo la novella sostenuta dalla più attenta dottrina (N. Soldati “Nullità della clausola compromissoria in seguito a mancato adeguamento”, in Diritto e pratica delle società, n. 2/2005, pag. 73; Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 3 – 21 gennaio 2004) è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza della Cassazione, a cui si è recentemente richiamato il Tribunale di Verona con la sentenza n. 1926/2025 del 15/09/2025, ove una siffatta clausola compromissoria inserita in un atto costitutivo stipulato prima dell’entrata in vigore della normativa in parola (che demandava la devoluzione di future controversie fra i Soci o fra la società ed i Soci in ordine a efficacia/interpretazione/esecuzione/modifiche/integrazioni del contratto a un arbitro scelto di comune accordo o, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del locale Ordine dei Dottori Commercialisti) è stata ritenuta nulla.

La Suprema Corte ha infatti più volte ritenuto il D.lgs. 5/2003 immediatamente applicabile alle società di persone, anche per quanto attiene alle clausole compromissorie stipulate precedentemente alla sua entrata in vigore: secondo la Cassazione quindi, per espressa previsione della legge, dal contrasto del contenuto della clausola oggetto di giudizio e il precetto dettato dell’art. 34 comma II D.Lgs. 5/03 non può che derivare conseguentemente la nullità della stessa clausola compromissoria “dal momento che la nullità comminata dall’art. 34 è volta a garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione” (Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 21442 del 24 ottobre 2016); ancora, si è rilevato che la clausola compromissoria contenuta nello statuto che rimetta la nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società e non risulti conforme all’art. 34 d.lgs. n. 5 del 2006, ove stipulata prima della sua entrata in vigore, è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio (Cass., Sez. 1, Ord., 19/09/2023, n. 26784), con la conseguenza “che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario” (Cass. Sez. I, 31 Luglio 2020, n. 16556).

Rinnoviamo pertanto l’invito a verificare, anche con il nostro aiuto, il testo delle clausole compromissorie inserite negli atti costitutivi delle società di persone, onde provvedere ad un’eventuale loro modifica – da effettuarsi con le formalità previste – al fine di conformarsi al dettato normativo.